Quattro strumenti hanno reso la conoscenza della filiera un obbligo di legge
Claim ambientali, rendicontazione di sostenibilità, due diligence e dati di prodotto. Ciascuno ha un proprio perimetro, un proprio calendario e proprie conseguenze, e insieme spiegano perché la due diligence manuale ha smesso di bastare.
Direttiva (UE) 2024/825: consumatori e transizione verde
Si applica dal 27 settembre 2026Modifica la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) intervenendo specificamente sui claim ambientali. Trasforma alcune pratiche che prima richiedevano una valutazione caso per caso in divieti assoluti, elencati nell’Allegato I: sleali in ogni circostanza, senza possibilità di bilanciamento.
- Vieta in assoluto
- I claim ambientali generici (“eco-friendly”, “green”, “rispettoso del clima”) quando non è dimostrabile un’eccellenza nella prestazione ambientale; le affermazioni di impatto neutro, ridotto o positivo basate sulla compensazione delle emissioni; l’esposizione di marchi di sostenibilità non fondati su un sistema di certificazione né stabiliti da autorità pubbliche.
- Sposta
- L’onere della prova sul professionista che formula il claim.
- Chi riguarda
- Qualsiasi professionista che rivolga claim ambientali ai consumatori nell’UE, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa.
- Perché incide
- L’enforcement contro il greenwashing produceva già sanzioni milionarie sotto il quadro precedente. I divieti per sé eliminano gli argomenti che rendevano quei casi contestabili.
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CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive
Direttiva (UE) 2022/2464Impone ai soggetti in perimetro di rendicontare la performance di sostenibilità secondo gli European Sustainability Reporting Standards, comprese le informazioni rilevanti sulla catena del valore, secondo il principio della doppia materialità. I primi report conformi sono stati pubblicati nel 2025. Standard rivisti e più brevi si applicano dall’esercizio 2027 (Regolamento delegato (UE) 2026/1563).
- Perimetro dopo l’Omnibus I
- La Direttiva (UE) 2026/470 limita l’obbligo alle imprese UE con più di 1.000 dipendenti e più di 450 milioni di euro di fatturato, dall’esercizio 2027, e ai grandi gruppi extra-UE dal 2028. Le PMI quotate sono escluse. Gli obblighi di rendicontazione in sé non sono stati ritirati.
- Il nodo della catena del valore
- Un’impresa in perimetro rendiconta le informazioni rilevanti sulla catena del valore, e quindi chiede dati a fornitori che non lo sono. Un tetto (value-chain cap) limita ora ciò che può chiedere ai partner con 1.000 dipendenti o meno.
- Che cosa richiede in concreto
- Evidenze sulle controparti aggiornate, coerenti e sufficientemente tracciabili da reggere la revisione.
CS3D: Corporate Sustainability Due Diligence Directive
Direttiva (UE) 2024/1760Va oltre la rendicontazione, fino al dovere. Impone alle imprese più grandi di individuare, prevenire e mitigare gli impatti negativi ambientali e sui diritti umani lungo la propria catena di attività, secondo un approccio basato sul rischio.
- Il cambio di passo
- Da “rendiconta ciò che sai” a “accertalo e intervieni”.
- Basato sul rischio
- Le imprese devono dare priorità a dove gli impatti negativi sono più probabili e più gravi: il che presuppone la capacità di valutare una filiera in modo sistematico, non aneddotico.
- Dopo l’Omnibus I
- Si applica dal 26 luglio 2029 alle imprese con più di 5.000 dipendenti e più di 1,5 miliardi di euro di fatturato. Sono stati eliminati il regime UE di responsabilità civile e l’obbligo del piano di transizione climatica, e le sanzioni sono limitate al 3% del fatturato mondiale. Il dovere di due diligence resta.
Digital Product Passport
Regolamento sull’ecodesign dei prodotti sostenibiliRichiederà ai gruppi di prodotto indicati negli atti delegati un registro digitale con le informazioni fissate per ciascun gruppo, come materiali e composizione. Il registro UE è attivo da luglio 2026; i primi passaporti diventano obbligatori per alcune batterie dal 18 febbraio 2027, e acciaio e tessile sono tra i primi gruppi previsti. I dati viaggiano con il prodotto, anziché essere prodotti su richiesta.
- Che cosa presuppone
- Che il produttore conosca davvero la propria filiera a monte, lo stesso divario di conoscenza che gli altri strumenti mettono in luce, qui espresso come requisito di dato.
- Legame con la circolarità
- Riuso, riparazione e riciclo non si progettano senza sapere da dove vengono i materiali e dove finiscono.
La stessa richiesta di fondo, quattro volte
Ciascuno strumento chiede a un’impresa di sapere cose su soggetti che non controlla, con uno standard che regga il vaglio esterno, e di continuare a saperle mentre le circostanze cambiano. È un problema di dati prima ancora che di diritto, ed è il motivo per cui abbiamo costruito la piattaforma così com’è.